mercoledì 24 ottobre 2012

tassazione rendite finanziarie - principi e applicazioni


ITALIA

Parlando di azioni parliamo più in generale di rendite finanziarie ossia dei proventi e gli interessi (attivi e passivi) che un prodotto finanziario può generare al momento della sottoscrizione, alla chiusura dell’anno di imposta o al momento del realizzo da parte delle persone fisiche, società di persone, ditte individuali, società di capitali ecc, per semplificare sia persone fisiche sia persone giuridiche.

Le rendite finanziarie dal primo gennaio 2012 sono tassate al 20 %. Ed in particolare il fisco prevede due tipi di provento soggetto a tassazione con aliquota al 20%:

  • i redditi da capitale – ossia gli interessi, i dividendi e tutto ciò che è pagato dall’emittente dello strumento finanziario
  • i redditi diversi – ossia gli utili derivanti dal mercato finanziario ed espressi in termini di differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto.

Il capital gain in particolare è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla compravendita di azioni o altri valori mobiliari. Su di esso grava l'imposta del 20 % che va pagata secondo le modalità dei 3 diversi regimi di risparmio.

I regimi previsti dalla legge sono tre:

·         regime della dichiarazione

·         del risparmio amministrato

·         del risparmio gestito.

Nel regime della dichiarazione il cliente di una Banca o Sim provvede personalmente, sia a decidere gli investimenti sia a svolgere gli adempimenti fiscali. Chi lo sceglie deve riportare le plusvalenze o minusvalenze realizzate nella sua dichiarazione dei redditi.  Nel del risparmio amministrato il cliente provvede di persona agli investimenti, ma delega gli adempimenti fiscali alla Banca o Sim, la quale agisce quindi come "sostituto d'imposta".  Nel regime del risparmio gestito il cliente delega alla Banca o Sim sia l'attività di gestione del proprio capitale sia gli adempimenti fiscali relativi ai suoi investimenti. Un investitore può essere titolare di più rapporti, servendosi di vari intermediari, e scegliere per ciascun rapporto il regime fiscale che preferisce, anche tra quelli intrattenuti con la stessa Banca o Sim. Chi ha scelto il regime della dichiarazione riceve i proventi completi delle vendite di titoli, senza ritenute di imposta, e deve preoccuparsi di calcolare e indicare lui stesso nella dichiarazione dei redditi quanto versare allo Stato come imposta sul capital gain complessivo. Per chi sceglie invece il regime del risparmio amministrato, è la Banca o Sim che preleva l'imposta dalle plusvalenze derivate dalle vendite di titoli, e la versa allo Stato con cadenza mensile.
A chi utilizza il regime del risparmio gestito, l'intermediario addebita l'imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i titoli presenti in portafoglio al prezzo dell'ultimo giorno dell'anno. 

ESTERO

Per chi ha residenza fiscale in Italia, le plusvalenze si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario e della società che ha emesso le azioni.
La norma è l'art. 81 lett. c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
Dall'intermediario estero si riceve pertanto la plusvalenza al lordo dell'imposta, e occorre comportarsi secondo il regime della dichiarazione: richiedere e conservare la documentazione delle operazioni, calcolare la plusvalenza, indicarla sulla dichiarazione dei redditi, e infine versare l'imposta allo Stato italiano in sede di pagamento Irpef.
Inoltre, se nel periodo d'imposta l'ammontare complessivo dei propri investimenti esteri eccede i 20 milioni di lire, occorre compilare e allegare alla dichiarazione dei redditi il modulo per il "monitoraggio valutario" convertendo gli importi in valuta estera al cambio medio mensile (mentre per il calcolo del capital gain si utilizza il cambio del giorno di liquidazione delle operazioni).
Per i residenti all'estero a norma dell'art. 20 lett. f) punto 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, le plusvalenze realizzate derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia ma nello Stato di residenza fiscale.
La stessa disciplina si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di derivati o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, come stabilisce l'art. 20 lett. f) punto 3 del T.U.I.R.
Invece le operazioni che coinvolgono le cosiddette "partecipazioni qualificate" (con quote superiori al 2% del capitale in azioni ordinarie di una società) sono regolate diversamente.
I dividendi esteri sono assoggettati a doppia tassazione: prima “alla fonte” (ossia nel paese di residenza della società che li distribuisce, cd. "ritenuta paese"); poi, sull’ammontare netto è applicata la ritenuta italiana.

 

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