ITALIA
Parlando di azioni parliamo più in generale di rendite
finanziarie ossia dei proventi e gli interessi (attivi e passivi) che un
prodotto finanziario può generare al momento della sottoscrizione, alla
chiusura dell’anno di imposta o al momento del realizzo da parte delle persone
fisiche, società di persone, ditte individuali, società di capitali ecc, per
semplificare sia persone fisiche sia persone giuridiche.
Le
rendite finanziarie dal primo gennaio 2012 sono tassate al 20 %. Ed in
particolare il fisco prevede due tipi di provento soggetto a tassazione con
aliquota al 20%:
- i redditi da
capitale – ossia gli interessi, i dividendi e tutto ciò che è
pagato dall’emittente dello strumento finanziario
- i redditi
diversi – ossia gli utili derivanti dal mercato finanziario ed
espressi in termini di differenza tra prezzo di vendita e costo di
acquisto.
Il capital
gain in particolare è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla
compravendita di azioni o altri valori mobiliari. Su di esso grava l'imposta
del 20 % che va pagata secondo le modalità dei 3 diversi regimi di risparmio.
I regimi previsti dalla legge sono tre:
·
regime della
dichiarazione
·
del risparmio
amministrato
·
del risparmio
gestito.
Nel
regime della dichiarazione il cliente di una Banca o Sim provvede
personalmente, sia a decidere gli investimenti sia a svolgere gli adempimenti
fiscali. Chi lo sceglie deve riportare le plusvalenze o minusvalenze realizzate
nella sua dichiarazione dei redditi. Nel del
risparmio amministrato il cliente provvede di persona agli investimenti, ma
delega gli adempimenti fiscali alla Banca o Sim, la quale agisce quindi come
"sostituto d'imposta". Nel regime del risparmio gestito il cliente delega alla Banca o Sim sia l'attività
di gestione del proprio capitale sia gli adempimenti fiscali relativi ai suoi
investimenti. Un investitore può essere titolare di più rapporti, servendosi di
vari intermediari, e scegliere per ciascun rapporto il regime fiscale che
preferisce, anche tra quelli intrattenuti con la stessa Banca o Sim. Chi ha scelto il regime della
dichiarazione riceve i proventi completi delle vendite di titoli, senza
ritenute di imposta, e deve preoccuparsi di calcolare e indicare lui stesso
nella dichiarazione dei redditi quanto versare allo Stato come imposta sul
capital gain complessivo. Per chi sceglie invece il regime del
risparmio amministrato, è la Banca o Sim che preleva l'imposta dalle
plusvalenze derivate dalle vendite di titoli, e la versa allo Stato con cadenza
mensile.
A chi utilizza il regime del risparmio gestito, l'intermediario
addebita l'imposta sulla plusvalenza complessiva a fine anno, valorizzando i
titoli presenti in portafoglio al prezzo dell'ultimo giorno dell'anno.
ESTERO
Per chi ha residenza fiscale in Italia,
le plusvalenze si considerano prodotte in Italia, indipendentemente dalla
nazionalità dell'intermediario e della società che ha emesso le azioni.
La norma è l'art. 81 lett. c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
La norma è l'art. 81 lett. c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche.
Dall'intermediario estero si riceve
pertanto la plusvalenza al lordo dell'imposta, e occorre comportarsi secondo il
regime della dichiarazione: richiedere e conservare la documentazione delle
operazioni, calcolare la plusvalenza, indicarla sulla dichiarazione dei
redditi, e infine versare l'imposta allo Stato italiano in sede di pagamento
Irpef.
Inoltre, se nel periodo d'imposta l'ammontare
complessivo dei propri investimenti esteri eccede i 20 milioni di lire, occorre
compilare e allegare alla dichiarazione dei redditi il modulo per il
"monitoraggio valutario" convertendo gli importi in valuta estera al
cambio medio mensile (mentre per il calcolo del capital gain si utilizza il
cambio del giorno di liquidazione delle operazioni).
Per i residenti all'estero a norma
dell'art. 20 lett. f) punto 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R.
n. 917/86 e successive modifiche, le plusvalenze realizzate derivanti da
cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano
prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in
Italia ma nello Stato di residenza fiscale.
La stessa disciplina si applica alle
plusvalenze derivanti da cessione di derivati o altri strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati, come stabilisce l'art. 20 lett. f) punto 3
del T.U.I.R.
Invece le operazioni che coinvolgono le
cosiddette "partecipazioni qualificate" (con quote superiori al 2%
del capitale in azioni ordinarie di una società) sono regolate diversamente.
I dividendi
esteri sono assoggettati a doppia tassazione: prima “alla fonte” (ossia nel
paese di residenza della società che li distribuisce, cd. "ritenuta
paese"); poi, sull’ammontare netto è applicata la ritenuta italiana.

